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Statuto

Art.1

E’ costituita una Società scientifico-culturale denominata “Società Italiana di Psicoterapia per la Riabilitazione Forense  – da ora individuata, solamente, con l’acronimo “S.I.P.Ri.Fo.”

Art.2

La S.I.P.Ri.Fo ha sede legale in Roma

Art.3

La S.I.P.Ri.Fo non ha fini di lucro

Art.4

Scopi e Obiettivi:

La S.I.P.Ri.Fo ha finalità scientifiche, culturali, divulgative e sociali intese a promuovere  l’attività di psicoterapia verso soggetti autori di reato, sia in fase di cognizione che in fase di esecuzione  di pena detentiva o misura di sicurezza, ma anche attività di prevenzione verso le persone potenzialmente portati a delinquere.

La S.I.P.Ri.Fo si pone come obiettivi primari:

  • la tutela della salute mentale, sia degli autori di reato o di quelli potenziali, affetti da disturbi , garantendo parità di cura tra i pazienti civili e quelli giudiziari (DPCM del 1 aprile 2008).

  • la tutela della società e le sue vittime.

Pertanto, la SIPRiFo si propone di:

  1. Organizzare annualmente un convegno per promuovere una rete tra le varie organizzazioni e gli operatori coinvolti nel campo forense, nonché permettere la condivisione di idee tra i membri della S.I.P.Ri.Fo e esterni alla associazione.

  2. Promuovere la formazione professionale per gli operatori che lavorano o che si occupano di soggetti che hanno commesso reati, che sono sottoposti a procedimenti disciplinari o giudiziari, o che comunque hanno, potrebbero avere o avranno ricadute in campo forense, nonché la formazione rivolta a chi ha un legittimo interesse nel campo.

  3. Promuovere e sviluppare modelli di prevenzione primaria e secondaria, per quanto di competenza della psicoterapia forense.

  4. Promuovere oppure essere di sostegno alla ricerca, alla teoria e alla clinica della Psicoterapia Forense. Promuovere l’efficacia delle pratiche cliniche già acquisite e diffonderne i risultati per il beneficio sociale.

  5. Promuovere e incoraggiare l’uso della comprensione delle tecniche psicoterapiche e della loro importanza per coloro che hanno commesso reati o hanno svolto attività delittuose.

  6. Promuovere e incoraggiare l’uso della comprensione delle tecniche psicoterapiche e della loro importanza per le vittime.

  7. Organizzare un’assemblea nazionale per tutti i soci, preferibilmente in coincidenza del convegno nazionale, in modo che i soci abbiano contezza del lavoro portato avanti dall’associazione.

  8. Tutelare gli interessi professionali dei soci che si occupano di psicoterapia forense.

Art.5

Per poter adempiere a questi scopi l’associazione ha il potere di:

  1. Raccogliere materiale scientifico, statistico, tecnico in modo da poterlo metter a disposizione di interlocutori sociali e politici per facilitarne le scelte decisionali nel campo, nonché aiutare la ricerca e l’assistenza nella clinica e nel sociale forense.

  2. Assistere nello sviluppo e nell’accreditamento di programmi formativi.

  3. Fornire un quadro di tutti gli enti e agenzie coinvolte nel campo della psicoterapia forense e incoraggiare una collaborazione tra esse.

  4. Agire come network di supporto per la raccolta e la diffusione di conoscenza ed esperienza. Fornire possibilità di consulenza.

  5. Creare sistemi, tra cui un website, che possano aiutare quanto sopra esposto e, altresì, aiutare la distribuzione di pubblicazioni, lavori, e notizie tra i soci.

  6. Monitorare, provvedere e incoraggiare la raccolta di risorse.

  7. Creare e aggiornare un database dei soci.

  8. Perseguire qualsiasi obiettivo scientifico o sociale che possa promuovere gli scopi e gli obiettivi sopra menzionati dell’associazione.

Art.6

I soci sono :

  1. fondatori

  2. ordinari

  3. onorari

  4. sostenitori

  5. aggregati

Soci Fondatori:  I Soci Fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo ed assumono i doveri e i diritti dei Soci Ordinari.

Soci Ordinari: I Soci Ordinari sono cittadini italiani e stranieri, in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o Psicologia. Altri diplomi (ad esempio, Giurisprudenza, Scienze della formazione, Scienze Sociali) sia italiani che della Unione Europea d esteri possono essere presi in considerazione. Possono altresì essere iscritti, in numero non superiore al 20% del totale degli iscritti in qualità di Soci Ordinari, i Presidenti o rappresentanti legali di Società, Enti, Associazioni, Comunità che operano nei settori di competenza della psicoterapia o della giurisprudenza.

Per diventare socio ordinario della SIPRiFo deve essere fatta domanda al Presidente della S.I.P.Ri.Fo., su modello cartaceo o telematico fornito dalla SIPRiFo, domanda che verrà valutata dal CE della S.I.P.Ri.Fo., nella prima riunione successiva al completamento dell’istruttoria ed alla acquisizione degli atti di documentazione. Il CE dovrà dare pronta risposta.

L’iscrizione all’Associazione è annuale e perdura fintanto che il Socio non si dimetta con motivazione scritta ed è in regola con il pagamento delle quote associative.

Soci Onorari: i Soci Onorari sono cittadini italiani o stranieri distintisi con particolari benemerenze nella disciplina presentati, previo loro consenso scritto, dal Comitato Esecutivo (CE, vedi art. 11 dello Statuto) della S.I.P.Ri.Fo, o proposto al suddetto CE da un socio fondatore o ordinario, ed accettati con delibera dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci. I Soci Onorari non possono superare il 5% dei Soci Ordinari, non sono tenuti al pagamento di quote associative, non possono far parte del CE, pur assumendo doveri e diritti dei Soci Ordinari.

Soci Sostenitori: i Soci Sostenitori sono persone fisiche, Enti od Istituzioni private e pubbliche, che versino un contributo annuale per l’attività dell’Associazione non inferiore ad una volta e mezzo la quota associativa individuale.

Soci Aggregati: sono persone fisiche o studenti interessati ai problemi della S.I.P.Ri.Fo. I Soci Aggregati contribuiscono con una quota associativa ridotta, la cui entità viene stabilita dal CE, partecipano all’attività della Associazione ed all’Assemblea generale, senza diritto al voto.

Art.7

Gli organi societari sono:

  1. l’Assemblea

  2. il Presidente

  3. il Comitato Esecutivo

Art.8

Assemblea.

  1. L’Assemblea è l’organo deliberante della S.I.P.Ri.Fo.

  2. Essa è composta dai soci ordinari in regola con le quote associative.

  3. Ogni socio può rappresentare per delega soltanto un altro socio.

  4. L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

  5. L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, per questioni di ordinaria amministrazione e si riunisce una volta l’anno, in coincidenza con il convegno nazionale, per l’approvazione della relazione sociale consuntiva e programmatica del Presidente, per l’approvazione del bilancio finanziario preventivo e consuntivo.

  6. L’Assemblea elegge il Presidente e il CE

  7. L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono rappresentati, in proprio o rappresentati, i due terzi dei soci, in seconda istanza a maggioranza semplice. Le delibere dell’assemblea sono approvate a maggioranza semplice dai soci ordinari, presenti fisicamente o in delega, se sono in regola con le quote sociali.

  8. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del CE, o di un decimo dei soci per: modifiche dello Statuto, radiazioni dei soci, scioglimento della S.I.P.Ri.Fo, altre questioni che non rientrano nell’ordinaria

Art.9

Le cariche societarie del Presidente e del CE sono eletti dall’Assemblea per un periodo di due anni.

Art.10

Il Presidente ha la rappresentanza legale della S.I.P.Ri.Fo, convoca e presiede l’Assemblea, una volta l’anno presenta una breve relazione consuntiva e di programmazione. Il Presidente, in casi eccezionali, può delegare ad adempiere le sue funzioni un membro del CE.

Art.11

Il Comitato Esecutivo (CE) è composto dal Presidente e da sei soci della S.I.P.Ri.Fo.

Il CE si riunisce almeno quattro volte l’anno, una in coincidenza con il convegno nazionale. Nella prima riunione nomina un Segretario e un Tesoriere; le due figure possono coincidere.

Art.12

Le risorse finanziarie della S.I.P.Ri.Fo sono costituite dalle quote sociali, da eventuali libere donazioni, comprese da eventuale 5 per mille, da eventuali proventi di organizzazioni scientifiche, di formazione, da elargizioni di enti nazionali o esteri. Il controllo contabile è effettuato da un revisore unico.

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